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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.060. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.060.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle nuove assunzioni)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6 non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  4. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contatto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  9. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi 1 e 7 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.
  10. Il beneficio fiscale di cui al comma 9 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.
  11. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  12. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro;
   b) sopprimere il comma 4.