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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.046. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.046.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° gennaio 2019, in euro 350.
  2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.