stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.0127. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.0127.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in favore delle madri lavoratrici)

  1. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui all'articolo 21, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
  2. Per le donne di cui al comma 1, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.
  3. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
  4. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire rispettivamente le parole: 6.700 milioni di euro e 7.000 milioni di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro e 5.500 milioni di euro.