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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.0117. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.0117.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati)

  1. A partire dal 1o aprile 2019, la compensazione della spesa per e forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti che abbiano presentito Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, per una qualsiasi prestazione o servizio di natura sociale o assistenziale e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, come attestato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), sia ricompreso entro i limiti stabiliti dal decreto di cui al predetto articolo 1, comma 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS trasferisce le informazioni utili in suo possesso al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo criteri e condizioni definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione energia reti e ambiente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce d'intesa con l'INPS e Acquirente Unico S.p.A. le modalità operative per il trasferimento delle informazioni e per la successiva gestione da parte di Acquirente Unico S.p.A. ai fini dell'erogazione della compensazione.