stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.97. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.97.

  Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
   c) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
  7-quater. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
  7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

  19-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.
  19-quater. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui.