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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.31. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.31.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. I contributi di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 23, sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.
  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».

  Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: di cui al comma 21 con le seguenti: di cui ai commi 21 e 21-bis.