Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne»;
b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare, » sono inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,»;
2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».
23-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente:
il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
alla rubrica, dopo le parole: voucher manager aggiungere le seguenti: potenziamento dell'intermodalità sostenibile.