Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. Ai fini del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «ed al trasporto per vie d'acqua navigabili interne»;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne»;
2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».
23-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis discendono oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente:
il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
alla rubrica, dopo le parole: voucher manager aggiungere le seguenti: potenziamento della intermodalità sostenibile.