Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
23-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 23-bis, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
23-quater. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e industria aeronautica.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.