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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.059. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.059.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive per l'incentivazione di investimenti da parte di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti e l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi, sono riconosciute alle imprese di cui al presente articolo agevolazioni fiscali nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Sono considerate «aree economicamente depresse» i territori di provincia nei quali si registri un tasso di disoccupazione, secondo lo specifico indicatore ISTAT superiore al 20 per cento o che sono riconosciute come aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le imprese che avviano un'attività nelle aree di cui al comma 2 nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, nei settori di cui al comma 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni:
   a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
   b) esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.

  4. Ai fini del godimento dei benefici di cui al comma 3 la nuova impresa è soggetta ai seguenti obblighi:
   a) deve assumere almeno 20 lavoratori, mantenere le loro attività nelle aree di cui al comma 2 per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva di benefici concessi e goduti;
   b) almeno il 50 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della provincia in cui ha sede la nuova impresa. Di tale 50 per cento almeno un 30 per cento deve essere assunto a tempo indeterminato, di cui almeno 2 lavoratori devono essere ultracinquantenni. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda;
   c) deve avere almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;
   d) deve investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni da quando l'azienda è operativa per un importo minimo di 100.000 euro;
   e) deve avere una partecipazione societaria da impresa estera fino ad un massimo del 51 per cento.

  5. Le attività imprenditoriali ammesse ai benefici fiscali di cui al comma 3 sono le seguenti:
   a) farmaceutica e chimica (produzione e commercio all'ingrosso);
   b) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica ed automazioni;
   c) ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione ambiente;
   d) servizi per le imprese, le aziende e le persone;
   e) formazione, sicurezza, editoria, trasporti;
   f) industrie alimentari;
   g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

  6. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il primo anno dall'istituzione della nuova impresa sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
   a) numero di imprese insediate;
   b) occupazione creata;
   c) volume d'affari;
   d) entità a consuntivo dei benefici.

  7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».