Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
2020:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
2021:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.