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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.036.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start-up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.