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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito d'imposta per le spese relative all'adozione di misure di prevenzione di attività illecite da parte di terzi e di infortuni domestici)

  1. Per l'anno d'imposta 2019 è ammessa una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
  2. La detrazione è pari al 100 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'istallazione degli impianti e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30 per cento del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.
  3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri.
  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate stipula specifiche convenzioni con gli enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, gli esercizi commerciali specializzati nella vendita degli impianti, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo delle convenzioni e le modalità di sottoscrizione delle stesse sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'Agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità di rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 160 milioni.