Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 90 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.