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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.36. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
16.36.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1. Il fondo è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne.