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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
16.12. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio)

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 01 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. I contributi per investimenti di cui al comma 1 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
   a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
   c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 2 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 2, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
  4. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del medesimo contributo.
  5. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 4 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
  6. All'articolo 16 al comma 4 sostituire la parola «ricorrono» con la seguente «possono ricorrere».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

  Conseguentemente, alla Tabella 1 premettere la seguente:

Tabella 01 (articolo 16-bis, comma 1)  

Regioni

percentuale di riparto

Contributo annuo (2021-2025) Contributo anno 2026 Contributo annuo (2027-2032) Contributo anno 2033
Abruzzo3,16%4.266.000,008.532.000,009.954.000,0011.376.000,00
Basilicata 2,50%3.375.000,006.750.000,007.875.000,009.000.000,00
Calabria 4,46%6.021.000,0012.042.000,0014.049.000,0016.056.000,00
Campania 10,54%14.229.000,0028.458.000,0033.201.000,0037.944.000,00
Emilia-Romagna 8,51%11.488.500,0022.977.000,0026.806.500,0030.636.000,00
Lazio 11,70%15.795.000,0031.590.000,0036.855.000,0042.120.000,00
Liguria 3,10%4.185.000,008.370.000,009.765.000,0011.160.000,00
Lombardia 17,48%23.598.000,0047.196.000,0055.062.000,0062.928.000,00
Marche 3,48%4.698.000,009.396.000,0010.962.000,0012.528.000,00
Molise 0,96%1.296.000,002.592.000,003.024.000,003.456.000,00
Piemonte 8,23%11.110.500,0022.221.000,0025.924.500,0029.628.000,00
Puglia 8,15%11.002.500,0022.005.000,0025.672.500,0029.340.000.00
Toscana 7,82%10.557.000,0021.114.000,0024.633.000,0028.152.000,00
Umbria 1,96%2.646.000,005.292.000,006.174.000,007.056.000,00
Veneto 7,95%10.732.500,0021.465.000,0025.042.500,0028.620.000,00
TOTALE 100,00%
135.000.000,00
270.000.000,00
315.000.000,00
360.000.000,00