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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
16.019.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

  1. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni»;
   b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è sostituita con la seguente: « a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;»;
    2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti «Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.»;
   c) dopo il comma 523, è inserito il seguente: «523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.»;
   d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo le parole: «responsabili e propongono» sono sostituite con le seguenti: «nonché in caso di assenza del soggetto legittimato propongono»;
    2) al secondo periodo dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il termine di 120 giorni,» e le parole «nomina un commissario ad acta» sono sostituite con le seguenti: «nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento»;
    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.»;
    4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi.»;
    5) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.».

  2. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 150 milioni per l'anno 2019 e 250 milioni annui per il periodo dal 2020 al 2025, di cui 100 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni annui per il periodo dal 2020 al 2025 per la sezione «invasi», a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 15 (fondo investimenti Amministrazioni centrali).