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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
15.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Piano di investimenti «Casa Italia Sicura»)

  1. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  4. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
  5. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:
   a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
   b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
   c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
   d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
   e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
   f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
   g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
   h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli 17 e 18;
   b) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –210.000.000;
   2020: –180.000.000;
   2021: –160.000.000;
    alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000;
   2021: –60.000.000;
    alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000;
    alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000;
   2021: –30.000.000;
    alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000;
   2021: –40.000.000;
    alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2019: –30.000.000;
   2020: –40.000.000;
   2021: –50.000.000;
    alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000;
    alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000.