Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Detrazioni per l'acquisto di seggiolini dotati di dispositivo antiabbandono)
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente: « i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di allarme anti-abbandono o di sedili con dispositivi di allarme anti-abbandono integrato, in misura pari al cinquanta per cento, per un importo non superiore a 100 euro.»;
b) al comma 2, le parole: «e i-decies)» sono sostituite dalle seguenti: « i-decies) e i-undecies)».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 181,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 331,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.