stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.037. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
14.037.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.