Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le lettere a), b) e d);
b) alla lettera f) nel comma 11 richiamato, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.