Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
«b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni per l'anno 2019 e di 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni per l'anno 2019, di 400 milioni per l'anno 2020 e di 390 milioni a decorrere dal 2021.