Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.