Al comma 1 dopo le parole: commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti: incrementati ciascuno di 500 milioni di euro per ognuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente,
sopprimere l'articolo 55;
sopprimere l'articolo 90, comma 2;
all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.