Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il contratto può avere una durata non superiore ad un anno, e può essere rinnovato per una sola volta, al massimo per un ulteriore anno, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.