Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2019, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 sino al 2027, 397 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.