Alla lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:
«L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata al l'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».
«All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione; il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate».