Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 decorrono dal 1o gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi che insistono negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale.