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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.02.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
9.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con le deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromesso dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di due milioni di euro annui per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dall'Autorità di Sistema Portuale fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie del Porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini IMA.

I Relatori