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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.015.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
9.015.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, per il periodo 2018-2020, è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo, in aggiunta a quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 un contributo, nel limite massimo di due milioni di euro, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti al crollo del «Ponte Morandi».
  2. Il contributo di cui al comma 1 sarà erogato dall'Autorità di Sistema Portuale tramite un meccanismo di richiesta di avviamenti integrativi/straordinari, da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie nei primi sei mesi dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 1 non potranno essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 ai fini IMA.
  4. Al fine di salvaguardare l'occupazione e incentivare le attività del Porto di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è altresì autorizzata a prorogare le concessioni in scadenza per il soggetto di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 fino a 10 anni.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il periodo 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.