Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Le imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 fruiscono delle seguenti agevolazioni:
a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;
c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.