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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.16.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
7.16.

  Al comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applicano i benefici fiscali e le procedure semplificate di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 30 milioni di euro nel 2018, 36,25 milioni di euro nel 2019 e 155,2 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regione di cui all'articolo 4, comma 4.