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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.5.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
6.5.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Ai fini dell'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990.
  2-ter. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – (USMAF) Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) di Genova, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 4, nel limite complessivo pari a euro 1.500.000 per l'anno 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Ai relativi oneri si fa fronte, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1 comma 8.
  2-quater. Le assunzioni, di cui al comma 2-ter sono effettuate previa selezione pubblica, per titoli ed esami, prioritariamente su base regionale, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.
  2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».