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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.4.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
6.4. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici , l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia trasmette, entro 30 giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
  4. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.