Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l’«Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti» al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere.