Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).
1. Al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).
1. Al Comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».