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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.08.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
40.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Il prefetto di Matera è nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e realizzazione dello spartitraffico centrale sulla strada statale 407 Basentana nel tratto compreso tra il comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.