Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Cassa integrazione in deroga).
1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la Regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.