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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.051.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
4.051.
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per dodici mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

I Relatori
4.051.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per dodici mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

I Relatori