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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.