stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.016.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.016.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:
   a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;
   b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

  2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla Regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.
  4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.