Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, non assorbibile nei ruoli dei Comuni, transita all'amministrazione centrale o altra amministrazione con disponibilità di ruoli ed inserimento immediato nei medesimi, sulla base di intese sottoscritte tra i Comuni e le organizzazioni sindacali di categoria, così come previsto per il personale assunto ai sensi del comma 6 del medesimo decreto-legge.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».