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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.3.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
38.3.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvederà, anche per prestazioni di servizi, a stipulare apposite convenzione con le società indicate all'articolo 50 comma 3 lettera a) e lettera b).
  3-ter. Al fine di non pregiudicare l'attività di ricostruzione già avviata, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  3-quater. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai funzionari della struttura Commissariale centrale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle attività istituzionali.
  3-quinquies. All'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: «nella misura massima di cento unità».
  3-sexies. La dotazione della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aumentata per una somma pari a 60 milioni di euro.
  3-septies. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante:
   a) corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro per l'anno 2019 e per 50 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e per 4 milioni di euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e per 6 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2019.