Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 44, comma 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese».