Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
Conseguentemente, al medesimo articolo 37, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del precedente comma, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.