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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.01.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
37.01.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Norme per i piani di ricostruzione comunali).

  1. I Piani di Ricostruzione dei centri e nuclei storici dei comuni colpiti dal sisma del centro Italia di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con legge n. 229 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis) devono privilegiare soluzioni per la ricostruzione compatibili con le risultanze degli studi di microzonazione sismica e tenere conto delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie costruttive affinché siano realizzati edifici di tipologia analoga a quelli preesistenti ma capaci di resistere al massimo sisma possibile e senza perdere le caratteristiche di agibilità statica.
  2. I contributi per la ricostruzione privata relativi agli interventi di cui al presente articolo, possono tenere conto della percentuale di incremento eventualmente necessaria per realizzare i fabbricati con le caratteristiche indicate al comma 1 anche ricorrendo se del caso allo strumento del «sisma bonus».

Art. 37-ter.
(Norme per la ricostruzione privata nei centri e nuclei storici dei paesi colpiti dal sisma del centro Italia).

  1. Nei centri e nuclei storici dei Comuni di cui all'articolo 37-bis è ammessa la ricostruzione nello stato anteriore al sisma di fabbricati crollati o demoliti (per esigenze rappresentate dalla pubblica amministrazione) ovvero dei fabbricati danneggiati al punto tale da renderne il recupero non sicuro ed antieconomico.
  2. Nel caso della ricostruzione dei fabbricati prevista dal comma 1, trattandosi di interventi di fedele ricostruzione dei manufatti preesistenti, il Comune rilascia il titolo edilizio, anche relativamente agli aspetti paesaggistici ed ambientali.
  3. È potere del Commissario identificare tra i comuni indicati all'articolo 37-bis i borghi e i centri urbani in cui le presenti disposizioni sono applicabili.
  4. Sono sempre fatte salve le procedure relative alle istanze di condono edilizio inerenti gli immobili interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2003 n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Restano inoltre ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto-legge inerenti istanze di sanatorie, anche relative ad aumenti di volumetria e/o di superficie utile.

Art. 37-quater.
(Responsabilizzazione dei professionisti, degli Uffici speciali per la ricostruzione, delle imprese e dei committenti).

  1. I progettisti, gli Uffici speciali per la ricostruzione, le imprese esecutrici ed i committenti, sono tenuti ad operare garantendo che la ricostruzione avvenga evitando situazioni che possano compromettere gravemente la sicurezza degli immobili e la qualità paesaggistico ambientale del territorio. In particolare è prevista un'assunzione di responsabilità da parte del committente di ricostruire solo ciò che era legittimamente preesistente.
  2. Al fine di garantire la massima celerità per l'avvio dei lavori, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di contributo e della relativa documentazione tecnica, in mancanza di esplicito diniego, anche relativo ai contenuti strutturali del progetto, i soggetti interessati possono dare immediato inizio ai lavori. Nel caso del silenzio assenso, gli Uffici speciali per la ricostruzione possono disporre controlli e verifiche nei cantieri, senza che si possano stralciare dal contributo le opere già realizzate, a meno che non risultino eseguite in difformità dallo stato preesistente al sisma e dal progetto depositato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli edifici definiti «strategici».

Art. 37-quinquies.
(Affidamento dei lavori e meccanismo premiale per le imprese).

  1. Fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure concorrenziali attualmente previste, i privati possono procedere all'affidamento diretto dei lavori ad impresa iscritta all'Anagrafe di cui all'articolo 30 comma 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che dovrà applicare un ribasso sul costo dei lavori pari al 3 per cento.
  2. Il contratto di affidamento dei lavori, da stipularsi una volta nota l'entità del contributo ed il conseguente importo, potrà anche indicare ai fini dell'accesso a meccanismo premiale di cui al comma 3 la data per la riconsegna anticipata delle opere rispetto a quanto stabilito da norme e regolamenti per le diverse tipologie di intervento fissato in 6 mesi ed in 2 anni rispettivamente per la ricostruzione leggera e pesante.
  3. Per ogni mese di anticipo rispetto a detti termini di 6 mesi e di 2 anni il ribasso e ridotto dello 0,1 per cento a titolo premiale per l'impresa.
  4. In caso di ritardi nella riconsegna delle opere finite rispetto al termine indicato nel contratto, non imputabili ad oggettive e imprevedibili circostanze di fatto, in sede di contabilità finale, il Direttore dei lavori provvede a ripristinare gradualmente il ribasso aumentandolo dello 0,1 per cento per ogni mese di ritardo.
  5. In caso di gravi ritardi, non imputabili ad oggettive circostanze imprevedibili, che superino di 3 mesi il termine per la ricostruzione leggera, e di 1 anno il termine di legge per la ricostruzione pesante, il Direttore dei lavori redige lo stato di consistenza delle opere, riportando il ribasso al 3 per cento ed applicando una penale onnicomprensiva del 10 per cento sull'importo dei lavori.
  6. I ritardi di cui al comma precedente comportano la risoluzione di diritto del contratto, a seguito del quale l'impresa decaduta può esigere solo il pagamento delle opere realizzate con le decurtazioni annotate dal Direttore dei Lavori.
  7. A seguito della risoluzione del contratto con l'impresa per le cause di cui al comma 4 del presente articolo, i privati possono affidare il completamento dei lavori per l'importo residuo ad altra impresa scelta con le modalità del precedente comma entro il termine di 6 mesi, pena la revoca della restante parte del contributo.
  8. Ai fini del rispetto dei tempi di riconsegna delle opere finite stabiliti nel contratto, le imprese, all'atto della sottoscrizione, possono coinvolgere nella ricostruzione altre imprese anche attraverso la costituzione di ATI. Le imprese che a seguito di controlli risultano ricorrere annualmente alla costituzione di ATI nella misura del 50 per cento dei contratti stipulati, perdono il diritto di iscrizione all'Anagrafe di cui all'articolo 30 comma 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.