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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.15.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
3.15.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite derivanti dall'esercizio di impresa per i soggetti passivi aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.

  5-ter. Per i soggetti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il periodo di imposta in corso e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 50 per cento.