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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.2.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
21.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.