Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 25;
Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.