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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
15.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia).

  1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero mediante selezioni pubbliche espletate su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione a norma del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali devono prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

I Relatori